Prove di carico

con il sistema


Verifica Delle Attrezzature Di Sollevamento

Il NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D. Lgs 81/08, confermando sostanzialmente quanto gią previsto D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 359/99 all’art. 35 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di verificare periodicamente una serie di attrezzature tra cui le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg.
I risultati di tali verifiche devono essere tenuti a disposizione dell'autoritą di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima.
Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.
In particolare, la normativa vigente relativa agli apparecchi di sollevamento ad azionamento non manuale con portata maggiore di 200 kg, prevede le seguenti disposizioni:

A.  Apparecchi privi di marcatura CE:

  1. Denuncia all'I.S.P.E.S.L di avvenuta installazione (ai sensi dell'art.7 del D.M.12/09/59), e successiva messa in servizio. Alla denuncia deve essere allegata la relativa documentazione tecnica.

  2. Prima verifica I.S.P.E.S.L (comunemente denominato "COLLAUDO" o "PRIMO COLLAUDO")
    -  Effettuata con esito positivo: Le successive verifiche periodiche annuali (art. 194 D.P.R.547/55) sono a cura degli organi di vigilanza territoriali.
    -  Non effettuata: L'utente può usare gli apparecchi avendo cura di verificarne costantemente lo stato di sicurezza e di funzionalità.
    Le apparecchiature non vengono verificate periodicamente dagli organi di vigilanza territoriali in quanto prive di libretto e di verbale di prima verifica rilasciato dall'I.S.P.E.S.L.


B.  Apparecchi con marcatura CE:

  1. Denuncia all'I.S.P.E.S.L. di avvenuta installazione (ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.P.R.459/96) e successiva messa in servizio.
    Alla denuncia deve essere allegata la dichiarazione CE di conformità.

  2. Ai sensi della circolare 25 giugno 1997 n°162054 del Ministero dell'Industria, 1'I.S.P.E.S.L provvede alla compilazione e al rilascio del libretto delle verifiche; successivamente ne invia copia agli organi di vigilanza territoriali. Si precisa che la disponibilitą del libretto non deve comunque condizionare l'esercizio dell'attivitą di vigilanza.

RIF. LEGISLATIVI

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