Il NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D. Lgs 81/08,
confermando sostanzialmente
quanto gią previsto D.Lgs. 626/94, modificato
dal D.Lgs. 359/99 all’art. 35 impone al Datore di Lavoro l’obbligo
di verificare periodicamente una serie di attrezzature tra cui le
gru e gli apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg.
I risultati di tali verifiche devono essere tenuti a disposizione dell'autoritą
di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se
avviene prima.
Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare
le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.
In particolare, la normativa vigente relativa agli apparecchi di sollevamento
ad azionamento non manuale con portata maggiore di 200 kg, prevede le
seguenti disposizioni:
A. Apparecchi privi di marcatura CE:
Denuncia all'I.S.P.E.S.L di avvenuta
installazione (ai sensi dell'art.7 del D.M.12/09/59), e successiva messa
in servizio. Alla denuncia deve essere allegata la relativa documentazione
tecnica.
Prima verifica I.S.P.E.S.L (comunemente
denominato
"COLLAUDO" o "PRIMO COLLAUDO")
- Effettuata con esito positivo: Le successive verifiche periodiche
annuali (art. 194 D.P.R.547/55) sono a cura degli organi di vigilanza
territoriali.
- Non effettuata: L'utente può usare gli apparecchi avendo
cura di verificarne costantemente lo stato di sicurezza e di funzionalità.
Le apparecchiature non vengono verificate periodicamente
dagli organi di vigilanza territoriali in quanto prive di libretto e
di verbale di prima verifica rilasciato dall'I.S.P.E.S.L.
B. Apparecchi con marcatura
CE:
Denuncia all'I.S.P.E.S.L. di avvenuta
installazione (ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.P.R.459/96) e successiva
messa in servizio.
Alla denuncia deve essere allegata la dichiarazione CE di conformità.
Ai sensi della circolare 25 giugno 1997
n°162054 del Ministero dell'Industria, 1'I.S.P.E.S.L provvede alla compilazione
e al rilascio del libretto delle verifiche; successivamente ne invia
copia agli organi di vigilanza territoriali. Si precisa che la disponibilitą
del libretto non deve comunque condizionare l'esercizio dell'attivitą
di vigilanza.