Prove di carico

con il sistema


Verifica Impianti Elettrici ai fini della Sicurezza

Il D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, relativo al “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti e di impianti elettrici pericolosi” mantiene il contesto legislativo vigente (D.P.R. 547/55 e L. 46/90) e introduce alcune novitą che portano il datore di lavoro a:

  1. inviare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformitą:

    - all’ISPESL e all’ARPA o ASL per gli impianti di messa a terra e le installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche

      atmosferiche;

    - all’ARPA o ASL per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;

  1. individuare la periodicitą della verifica (biennale o quinquennale);

  2. provvedere alla manutenzione dell’impianto;

  3. far effettuare la verifica periodica.

RIF. LEGISLATIVI

Art. 4 c.1
Il datore di lavoro č tenuto
ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchč a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicitą č biennale.

Art. 4 c.3
Il Soggetto che ha eseguito la Verifica Periodica rilascia il relativo Verbale al Datore di Lavoro che
deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli Organi di Vigilanza.

 

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